La cecità civile, assieme al sordomutismo e all’invalidità civile rientra fra le minorazioni civili e cioè quelle condizioni invalidanti non derivanti da cause di guerra, di servizio o di lavoro.
Indice dei Contenuti
Cecità civile – Classificazione
La cecità civile viene definita in modo descrittivo, ma comunque codificato dalla Legge 3 aprile 2001, n. 138 :
- Cecità civile parziale o ventisimisti: residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20) : si tratta dei cosiddetti ciechi parziali o “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore con massima correzione possibile; Esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è “ventesimista”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
- Cecità civile assoluta o totale: sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (spento, “motu mano”, o “percezione luce”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.
Cecità civile – Iter per il riconoscimento
Consultare articolo inerente l’invalidità Civile e legge 104/92
Cecità civile – DIRITTI E BENEFICI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Ciechi assoluti
La pensione per ciechi civili assoluti è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. L’articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508, precisa che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l’indennità di accompagnamento.
Requisito economico: reddito annuo personale superiore a 16.127,30 euro.
L’importo della pensione risulta essere pari a 298,33 euro per 13 mensilità se il minorato non è ricoverato in istituto, mentre è pari a 275,87 euro per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, del tutto o in parte, dello Stato o di Ente pubblico.
Ciechi parziali
La pensione viene concessa ai maggiorenni e ai minorenni. Le condizioni necessarie per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essere stato riconosciuto cieco parziale, disporre di un reddito personale lordo annuo non superiore a 16.127,30 euro. L’importo è di circa 280 euro per 13 mensilità.
INDENNITÀ SPECIALE A FAVORE DEI CIECHI
Ciechi parziali
L’indennità speciale spetta ai cosiddetti ciechi “ventesimisti”, e viene corrisposta indipendentemente dall’età. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essere stato riconosciuto cieco parziale. L’importo, indipendente dal reddito personale, è di circa 200 euro per 12 mensilità. L’indennità è compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali, mentre è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.
Indennità di accompagnamento
È stata istituita con l’art. 1 della Legge n. 406 del 28 marzo 1968 e viene erogata ai ciechi civili assoluti indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed essere stato riconosciuto cieco assoluto. L’importo è di circa 850 euro per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali o ai sordomuti, mentre è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa.
Diritto e misura della pensione da lavoro
Il secondo comma dell’art. 9 della Legge 113/85 e l’art.2 della Legge 120/91 consentono al lavoratore con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione di ottenere un beneficio ai fini del diritto e della misura della pensione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, purché nella domanda di pensione questo diritto sia chiaramente esplicitato.
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE
- Leggi speciali per i ciechi
La Legge 68/99 regolamenta l’assunzione obbligatoria delle persone con invalidità superiore al 45%; per quanto riguarda i minorati della vista, la legge richiama le precedenti disposizioni in materia.
Per il diritto al lavoro, innumerevoli sono le norme che riguardano i non vedenti sino a un decimo, ma recentemente queste disposizioni sono state allargate anche ai soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/01. - Permessi lavorativi retribuiti
I familiari di un individuo con handicap grave hanno diritti a tre giorni mensili retribuiti. Lo stesso individuo ha diritto a due ore giornaliere retribuite o tre giorni mensili in accordo all’art. 3 della legge 104/92. - Congedi di due anni retribuiti
In accordo all’art. 3 della Legge 104/92 ai genitori o ai fratelli e sorelle conviventi di persone con handicap grave spettano due anni di congedo retribuito che può essere frazionato. - Scelta della sede di lavoro
Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ed il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. - Rifiuto al trasferimento
Rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo per il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave e il lavoratore disabile. - Liste speciali di collocamento
I soggetti con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi o con un’invalidità accettata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. È necessaria una visita di accertamento preliminare.
ASSISTENZA SANITARIA
La Legislazione nazionale, in base all’art. 6 del decreto del Ministero della Sanità primo febbraio 1991, modificato e confermato dall’art. 5, sesto comma, del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, prevedeva che i ciechi civili, ovverosia coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, fossero esentati dall’obbligo della partecipazione alla spesa sanitaria per ogni prestazione. Oggi, con la riforma del titolo V della Costituzione la materia è passata di competenza delle Regioni che, fermi restando i principi sanciti dalle disposizioni nazionali, possono operare autonomamente in materia.
AGEVOLAZIONI TRASPORTI
- Sconti ferroviari nazionali ed internazionali e su traghetti
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno diritto ad uno sconto del 20% sul biglietto delle tratte ferroviarie nazionali se viaggiano da soli. Se il minorato viaggia con un accompagnatore, il costo del biglietto per il minorato e l’accompagnatore è scontato del 50%. - Agevolazioni su trasporti pubblici
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità in particolari regioni di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani. Anche l’accompagnatore ha diritto a tale agevolazione. - Agevolazione su voli nazionali Alitalia
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di ottenere uno sconto del 40% sulla tariffa dei voli nazionali Alitalia per sé e per i propri accompagnatori. - Agevolazione IVA su acquisto automezzo.
I minorati della vista di cui agli art. della Legge 138/2001 possono acquistare un’autovettura con Iva ridotta al 4%. - Esenzione tassa di proprietà (bollo)
In alcune province i soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001 sono esentati totalmente o parzialmente dal pagamento dell’Imposta di Trascrizione sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà degli autoveicoli. - Contrassegno H
Il contrassegno H che permette la circolazione nelle zone a traffico limitato ed il parcheggio negli spazi appositi può essere ottenuto da coloro che siano riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001. - Accesso ai musei, sale teatrali e sale cinematografiche
Ai minorati della vista ed eventuali accompagnatori è consentito l’ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologi, parchi e giardini monumentali di proprietà dello Stato e teatri.
Ausili per ciechi ed ipovedenti
I soggetti riconosciuti ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi secondo la Legge 138/2001, hanno la possibilità di ottenere gli ausili ottici e/o elettronici come da nomenclatore tariffario previa prescrizione del medico oculista.
Occhiali, lenti a contatto ed altri ausili per ipovedenti elettronici e non sono erogati da strutture convenzionate con il SSN previo piano terapeutico senza costi per il paziente.
Deduzioni fiscali per acquisto strumentazione
Ai minorati della vista è concessa:
- una riduzione dell’IVA al 4% sulla strumentazione tecnica ed informatica non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi
- la possibilità di detrarre il 19% dell’Irpef.
ACCOMPAGNATORE PERSONALE
I ciechi totali e parziali, secondo la Legge 138/2001, possono richiedere un volontario del servizio civile per assistenza; Per il periodo in cui il minorato sarà assistito verranno detratti 93 euro dall’indennità di accompagnamento o sull’indennità speciale.
ALTRE AGEVOLAZIONI
- Riduzione del canone Telecom del 50% e navigazione gratuita in Internet per i ciechi assoluti
- Agevolazione IVA al 4% per le spese condominiali o domestiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche
- Agevolazione aliquota IVA al 4% sull’acquisto di alcuni prodotti editoriali
- Detrazioni di importo variabile in base al numero dei figli ed al reddito familiare per ogni figlio a carico portatore di handicap e a decrescere in base al numero dei figli ed al reddito della persona
- Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contribuivi pari a euro 1.549,37 versati per gli assistenti personali o familiari
- Acquisto del cane guida con una riduzione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute
- Detrazione forfetaria di 516,46 euro per il mantenimento del cane guida.
Cecità Civile – Bibliografia
- https://www.inps.it/Nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b42716%3b42717%3b42988%3b43012%3b43020%3b43021%3b&lastMenu=43021&iMenu=1&iNodo=43021&p4=2
- http://www.handylex.org/schede/defcc.shtml
- http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-le-agevolazioni-ai-ciechi-civili/
- http://www.iapb.it/polonazionale/pensioni-e-agevolazioni-per-ipovedenti